Comune di Benevento
Capodanno a Benevento: c’è l’ordinanza di Mastella su vendita di bevande e botti

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Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 20 del 31 dicembre 2024 alle 8 del primo gennaio 2025. Ma anche raccomandazioni in merito all’utilizzo di artifici pirotecnici. Sono le disposizioni emanate oggi dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in occasione della notte di Capodanno, che porterà un notevole afflusso di persone nei locali per il tradizionale brindisi.
La somministrazione – si legge nell’atto – deve avvenire in bicchieri/contenitori di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Vietato inoltre a chiunque di consumare e di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro.
Consentita l’accensione di giochi pirici, definititi artifici da divertimento, marcati CE, delle seguenti categorie: articoli pirotecnici della categoria F1; articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco; articoli pirotecnici della categoria F2 ad eccezione dei prodotti di seguito elencati: (a) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150: petardi; petardi flash; doppio petardo; petardo saltellante; loro batterie e combinazioni. (b) Artifici del tipo: sbruffo; mini razzetto; razzo; candela romana; tubi di lancio (tubi monogetto); loro batterie e combinazioni. (c) articoli pirotecnici della categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica: fiamma bengala con NEC non superiore a g 250; bengala a torcia con NEC non superiore a g 250; bengala a bastoncino; carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; combinazione: batterie o assortimenti contenti solo fontane con NEC non superiore a g 600; sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150, se presente carica solo effetto visivo fino a g 250; fontane: con NEC non superiore a g 250; – dispositivi lancia coriandoli; dispositivo fumogeno con NEC non superiore a g 250. E’ in ogni caso vietato l’utilizzo di Polveri di mina-articoli pirotecnici di cui all’art.5 e 7 del D.lg. n. 123/2015, razzi con contenuto esplosivo netto superiore a grammi 75 , petardi con contenuto esplosivo netto superiore a sei grammi di polvere nera.
Il sindaco Mastella raccomanda in ogni caso moderazione nell’uso ai fini della salvaguardia delle categorie di soggetti “fragili” e per evitare traumi agli animali. Per i trasgressori sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 500 euro.