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Tariffa 2019, il Tar dà ragione alla Samte e dichiara inammissibili i ricorsi di 14 comuni

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Il 23 settembre il TAR Campania ha pubblicato le sentenze dei ricorsi avverso la TARIFFA 2019, promossi dai comuni di Benevento, Amorosi, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Torrecuso e Vitulano. I vari ricorsi, come già avvenuto ad ottobre 2019 per il Comune di Airola, sono stati dichiarati tutti inammissibili. Un ringraziamento particolare – scrive Carmine Agostinelli, presidente dell’organismo di liquidazione della Samte – va alla Direzione Generale ed all’Avvocatura della Provincia di Benevento nelle persone dell’avv. Boccalone e dell’Avv. Marsicano per il prezioso lavoro svolto anche in questa circostanza.

Ho inviato – conclude Agostinelli – una cordiale nota ai Sindaci dei vari comuni soccombenti, chiedendo loro di abbandonare l’ascia di guerra e provvedere a liquidare la tariffa 2019, al fine di alleviare le note sofferenze finanziarie della SAMTE.

Questo il testo della nota: “Caro Sindaco, come sicuramente saprai, il TAR Campania, il 23 settembre u.s. ha pubblicato la sentenza relativa al ricorso promosso dal tuo Comune per l’annullamento della Tariffa 2019 (costo del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti per l’anno 2019). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto dell’interesse ad agire. Questo anche in base ad una consolidata giurisprudenza e del TAR Campania e del Consiglio di Stato. Onde evitare il perdurare della precaria condizione finanziaria della SAMTE (dovuta al mancato pagamento da parte dei comuni) e lo sperpero di ulteriori risorse in ricorsi il cui esito appare ormai ben definito, ti prego di sensibilizzare i tuoi uffici affinché provvedano “ad horas” al pagamento della fattura relativa alla tariffa 2019. Nel caso in cui il tuo Comune avesse esigenze di liquidità, ti ricordo che 9 ottobre 2020 è il termine ultimo della nuova finestra per chiedere l’anticipazione di liquidità disposta dall’articolo 116 del Dl 34/2020, utilizzabile da parte degli enti che non l’hanno già ottenuta entro il 24 luglio 2020. Confidando in un tuo tempestivo interessamento finalizzato a rimuovere ogni posizione conflittuale e ad inaugurare una sempre più marcata sinergia istituzionale, ti saluto cordialmente.”

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