Sindacati
Mensa scolastica, ecco le proposte dei sindacati per modificare il capitolato d’appalto

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Le segreterie di Uil, Flaica Uniti Cub e Fisascat Cisl hanno inviato una nota al sindaco di Benevento, Fausto Pepe, con la proposta di modifica del capitolato speciale di appalto relativo alla mensa scolastica.
Queste le decisioni in merito: articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO: E’ indicato: “A titolo indicativo si fa presente che la media giornaliera degli alunni ed il personale dipendente che usufruisce della mensa per il solo pranzo è di circa 1.000…..II numero dei pasti giornalieri è variabile in funzione delle presenze scolastiche”. Chiediamo che siano invece previsti 1.600 pasti, come indicato nel Capitolato per il Servizio Mensa del periodo 1/1/2014, 31/5/2015. Una riduzione del numero dei pasti potrebbe comportare la riduzione degli occupati che secondo le clausole di garanzie previste dai contratti nazionali, devono essere assunti dalla ditta che subentra nella gestione del servizio. L’articolo 24 della stessa bozza di Capitolato prevede: “Resta ben inteso che il rapporto numero dei pasti serviti per il prezzo offerto dalla ditta in sede di gara, è soggetto ad eventuali riduzioni o estensioni, nel limite massimo in più o in meno del 30%, senza che la ditta possa nulla pretendere, o richiedere la risoluzione del contratto”. Ebbene, indicando 1.600 pasti di certo l’Ente garantisce i livelli occupazionali e non rischia di pagare penali perché la riduzione del 30% comporta la preparazione di 1.120 pasti che può essere un obiettivo facilmente raggiungibile.
All’articolo 4 – DIVIETO DI SUBAPPALTO, deve essere aggiunta la parte CESSIONE DI AZIENDA così formulata: “Eventuale cessione dell’intera azienda o del ramo dedicato alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere previamente autorizzata dal Comune, a pena di rescissione de jure” del contratto e dell’incameramento della cauzione.”
L’articolo 30 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE – va così riformulato: “La ditta subentrante è obbligata ad assumere senza periodo di prova tutti gli addetti esistenti in organico all’appalto, risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa (4 mesi prima del 31/05/2015). La ditta subentrante è altresì tenuta a garantire al personale da assumere obbligatoriamente condizioni economiche non inferiori a quelle riconosciute sino al momento della cessazione del contratto di appalto precedente (31/05/2015). Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’azienda cessante e l’addetto verrà assunto dall’azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 300/70 saranno assunti dall’azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall’impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato”.