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Salute

Stop al Registro Tumori in Campania. La Corte Costituzionale: “Illegittimo”

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La norma che istituisce il registro tumori della popolazione della regione Campania è illegittima perchè viola il piano di rientro a cui era stata sottoposta la Regione. E’ questo il contenuto della sentenza n. 79 del 2013 con cui la Corte Costituzionale ha annullato alcune disposizioni della legge regionale n. 19/2012 per violazione degli artt. 117, co. 3 e 120, co. 2 della Costituzione. Non è l’istituzione del registro ad essere censurata dalla Corte ma la istituzione di nuovi uffici e di nuovi incarichi professionali che entrerebbero in contrasto con il Piano di rientro prevedendo oneri aggiuntivi a carico della regione.

Come spiega la Corte, “lo stesso Commissario ad acta con delibera del 14 settembre 2012 ha ritenuto di dover adottare un’analoga iniziativa, utilizzando però le strutture amministrative esistenti ed il personale in servizio; ed è significativo che abbia anche avuto cura di indicare l’esistenza di una pregressa e vigente copertura finanziaria per il funzionamento degli uffici in questione, precisando ‘che per le attività del presente decreto non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale’. Confermando la giurisprudenza precedente, la Consulta ha spiegato le ragioni per le quali la normativa sarebbe in contrasto con l’art. 120, comma 2: “la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost, (sentenza n. 28 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 2 del 2010); ed in particolare, ‘ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale ‘avrebbe l’effetto di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale […]’ (sentenza n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012”.

Per quanto riguarda la violazione dell’art. 117 cost. il giudice delle leggi ha spiegato che “l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario” ha precisato la Corte riprendendo parte della sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007. “Il legislatore statale – ha continuato la Corte – può ‘legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010). Su queste premesse, si è anche più volte ribadito che l’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) – al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, delle legge n. 191 del 2009, invocati dal ricorrente come parametri interposti – può essere qualificato «come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010).

Tali norme hanno, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato (sentenza n. 91 del 2012).

Le norme impugnate, prevedendo l’istituzione di nuovi uffici e sopratutto dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto con l’obiettivo del rientro nell’equilibrio economico-finanziario perseguito con l’Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo” ha concluso la Corte dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate (articolo 2, commi 4 e 5; dell’art. 4, commi 6, 7 e 8; dell’art. 5, comma 11; dell’art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell’art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania) e l’illegittimità derivata di altre norme (art. 16 della legge della Regione Campania n. 19 del 2012) ai sensi dell’art. 27 della legge 53/1987.

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