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Regione Campania

Strutture accreditate in sanità e scarichi nei corpi idrici, stop del Governo

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Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto, e su conforme parere del Ministero della Salute, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impugnatola legge regionale della Campania n. 7/2011 recante "Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9 concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della regione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16 e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011".
 

La legge, secondo quanto rende noto un comunicato, è stata censurata sotto due profili. "In primo luogo il comma 5 dell’articolo 1, che sostituisce il comma 5, dell’articolo 8 della l.r. n. 16/2008, nel disporre che le aziende sanitarie – nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie – devono sottoscrivere con le strutture autorizzate, ai sensi della delibera di Giunta n. 7301 del 31.12.2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice, risulta essere in contrasto sia con l’articolo 1, comma 796 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che prevede la conclusione della relativa procedura entro il 31 dicembre 2010, sia con quanto disposto dagli articoli 8-bis ed 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che dispongono che le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per operare nell’interesse del SSN e a carico dello stesso devono essere in possesso non solo dell’autorizzazione ad effettuare le suddette attività, ma anche dell’accreditamento, ancorché provvisorio.
 

La norma, pertanto, viola i principi costituzionali di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione. In secondo luogo il comma 8 dell’articolo 1 prevede che i comuni, competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali, si avvalgono, per l’istruttoria, degli uffici e del personale dell’amministrazione provinciale, dietro stipula di apposita convenzione ai sensi del comma 250 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2011. La suddetta disposizione richiamando il comma 250 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, impugnato dal Governo nella seduta del C.d.M. del 5 maggio scorso, e ponendosi nella scia dello stesso, reitera i motivi posti a base della predetta impugnativa".
 

Infatti, "il citato comma 250 dell’articolo 1 della legge regionale 4/2011 prevede il termine di 60 giorni come tempo massimo entro il quale l’Autorità preposta deve esprimere il parere relativo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, operando, in tal modo, un’ arbitraria riduzione rispetto a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento di cui all’art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che fissa il termine perentorio di 90 giorni. Si rileva che il medesimo comma prevede, altresì, che in casi di mancata espressione del parere, l’autorizzazione di cui sopra è temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni". A tal proposito, si fa presente che "il silenzio", inteso quale atteggiamento della pubblica amministrazione volto a significare assenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi, non può in alcun caso essere applicato alla materia "ambiente" ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/90.
 

Pertanto, "la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema", viola l’art. 117, comma 2, lett. S) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa".

 

 

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