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Sindacati

Enti locali, sull’ordinamento professionale è intervenuta la Cassazione

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La Uil di Benevento ha reso noto “che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6295 del 18 marzo 2011, investe, ex professo (per la prima volta, per quanto consta, atteso che altre pronunce giurisprudenziali si sono occupate del tema solo incidentalmente), uno dei nodi più dibattuti sull’interpretazione ed applicazione delle norme sull’ordinamento professionale degli enti locali, ovvero quello inerente la sussistenza – o meno – del cosiddetto livello infracategoriale individuato nelle posizioni B3 e D3.

 

Come noto, l’ordinamento professionale introdotto col Ccnl del 31 marzo 1999 (comparto Regione – Autonomie Locali) ha sussunto le otto qualifiche funzionali previste dal previgente ordinamento (d.P.R. n. 347/1983, fondato sulle disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983) in quattro categorie, contraddistinte con le lettere A, B, C, D. La tabella C allegata al Ccnl del 31 marzo 1999 ha stabilito le corrispondenze tra le qualifiche funzionali previgenti e le nuove categorie, identificando la posizioni di accesso per ciascuna di esse nella prima posizione economica di ciascuna categoria, con la sola eccezione, appunto, della posizione 3 delle categorie B e D, in cui sono stati collocati, rispettivamente, i dipendenti che nel precedente sistema di classificazione erano inseriti nella quinta ed ottava qualifica funzionale.

 

In particolare, l’art. 4 del Ccnl 31 marzo 1999, che disciplina le progressioni verticali nel sistema di classificazione, finalizzate al transito da una categoria a quella superiore, è applicabile anche alla copertura dei posti vacanti riferiti alle posizioni B3 e D3, a mente di quanto sancito dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl del 31 marzo 1999″.

 

Il segretario generale della Uil di Benevento, Fioravante Bosco, tiene ad aggiungere: “Se per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori – rectius alla posizione economica superiore – è prevista la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all’altra, evidentemente si tratta di posizioni economiche distinte cui corrisponde anche un differente contenuto professionale e tanto in ragione della diversa professionalità di provenienza (ex 7^ e 8^ qualifica funzionale). Insomma, la posizione sostenuta presso la Provincia di Benevento nei mesi scorsi è stata avallata da questa importante sentenza della Suprema Corte”.

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