POLITICA
La legge regionale 17 del 1996, ecco in sintesi il testo

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E’ stato argomento anche di questo giorno politico il discorso relativo alla eventuale incompatibilità di Gennaro Santamaria con alcune cariche ricoperte in enti regionali in virtù di nomine provenienti dalla Regione stessa, nella figura del presidente Caldoro. La disciplina, lo abbiamo imparato sia dall’interrogazione rivolta a Caldoro da Colasanto e Del Basso De Caro, sia dalla risposta del segretario cittadinio dell’Udc, anch’egli legale come De Caro, e cioè Mario Villani, è racchiusa nella Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17, "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania". Che abbiamo spulciato, per mero servizio d’informazione, nel suo testo cosiddetto multivigente, ovvero con le modifiche apportate progressivamente da legge regione.campania n.15/2002 dal: 08/08/2002, legge regione.campania n.8/2004 dal: 17/11/2004, legge regione.campania n.15/2005 dal: 19/08/2005, legge regione.campania n.15/2005 dal: 31/12/2005, legge regione.campania n. 7/2010 dal 20/07/2010. E che proponiamo senza alcun giudizio.
Le finalità della legge sono indicate all’art. 1: Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.
Ed all’ormai conosciuto art. 4 si parla di ineleggibilità e incompatibilità, così:
1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:
a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane;
b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell’ anno precedente la nomina;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;
f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;
g) gli avvocati o procuratori presso l’ Avvocatura dello Stato;
h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;
i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.
l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica[3] m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per otto[6] mesi successivi all’elezione stessa [4]
(omissis)
4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.