Sindacati
‘La trattenuta del 2,50% sulle voci stipendiali è illegittima’

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La UIL FPL, alla luce del dettato normativo (Legge n. 122 del 30/07/2010, ed in particolare il comma 10), che stabilisce la trasformazione obbligatoria della “liquidazione” da TFS a TFR, per tutti i dipendenti pubblici, con effetto sulle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01 gennaio 2011, in considerazione che il predetto comma prevede che “….il trattamento di fine rapporto (TFR) si effettua secondo le regole dell’articolo 2120 del codice civile, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento….” ha comunicato, con una lettera inviata in data odierna a tutti gli enti datori di lavoro (comuni, Provincia, Comunità montane, Camera di Commercio, IACP, E.P.T., ADISU, A.O. “G. Rummo”, ASL BN1), la richiesta “a non applicare la trattenuta del 2,50% sull’80% delle voci stipendiali fisse (o del 2% sul 100% delle predette) ed a corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR” dal momento che questo onere è a totale carico degli enti, come previsto dal codice civile.
Pertanto, appunto alla luce di quanto messo per iscritto, il sindacato fa appello ai suioi iscritti ed a tutti i lavoratori interessati “a controllare la prossima busta paga del mese di Gennaio 2011, al fine di verificare l’ avvenuta trattenuta”. Qualora quest’evenienza dovesse verificarsi, “le nostre segreterie – conclude la nota – saranno a disposizione per le azioni di diffida e recupero. Perché la trattenuta sul TFR è una imposizione voluta dall’INPDAP, con circolare n. 17 del 08 Ottobre 2010, che non trova riscontro nella sopra citata legge”.