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Convenzione eolica tra Comune e Edison. C’è il provvedimento del Tar

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Riceviamo e pubblichiamo l’articolo inerente il provvedimento TAR sulla convenzione eolica del Comune di San Giorgio la Molara.
“Vacilla la convenzione conclusa tra il Comune e la Edison in materia eolica nelle parti impugnate da un privato cittadino dinanzi al Tar Campania. La complessa vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Michele Ciccone, la cui difesa è affidata all’avv. Alessandro Fusco Moffa, avverso alcune parti della convenzione in materia eolica, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio la Molara n. 41 del 18.10.2011 e singolarmente conclusa molto tempo dopo che la Edison era già stata autorizzata, da parte della Regione Campania, alla realizzazione del parco eolico.
In estrema sintesi, il ricorrente, proprietario di un vasto appezzamento di terreno sul quale insiste anche la propria azienda agricola, ha contestato la legittimità di varie disposizioni della convenzione: quelle (di innegabile portata urbanistica) con cui, peraltro in assenza di qualsivoglia parametro tecnico-scientifico, sono state istituite una molteplicità di fasce di rispetto dagli aerogeneratori, le quali penalizzano oltremodo tutti i proprietari dei terreni limitrofi al parco eolico già realizzato dalla Edison; quella, sino ad ora inaudita, con cui le disposizioni di carattere economico in materia di importi da versare a cura della Edison in favore del Comune sono state sospensivamente subordinate, tra l’altro, alla condizione che il Comune medesimo acquisisca al proprio patrimonio e conseguentemente demolisca un fabbricato, sempre di proprietà del ricorrente e posto nelle vicinanze del parco eolico, relativamente alla cui legittimità, peraltro, si era al momento della conclusione della convenzione (e si è ancora) in attesa del verdetto definitivo del Consiglio di Stato.
La VII Sezione del Tar Campania, all’esito della Camera di Consiglio fissata per provvedere sulla tutela cautelare richiesta dal ricorrente a seguito della proposizione di motivi aggiunti, ha emesso l’ordinanza n. 3637/2012, rilevantissima e determinante, non tanto perché con essa sono state dichiarate infondate tutte le eccezioni di carattere procedurale sollevate dalla difesa del Comune (affidata all’avv. Lorenzo Lentini) e dalla difesa della Edison (affidata congiuntamente al prof. avv. Wladimiro Troise Mangoni, al prof. avv. Renata Spagnuolo Vigorita e all’avv. Paolo Bertolini), ma in quanto la detta ordinanza è stata resa ai sensi dell’art. 55, comma 10, del nuovo codice del processo amministrativo.
Ciò significa che i giudici amministrativi hanno già apprezzato favorevolmente le esigenze del ricorrente, evidentemente ritenendo, stante la complessità della materia, di non poter emettere una sentenza in forma semplificata ma di poter tutelare adeguatamente le dette esigenze mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, a tal fine rinviando alla udienza del 24 gennaio 2013”.