Regione Campania
Ristoro ambientale, la Giunta Regionale approva il Regolamento per l’assegnazione delle risorse

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E’ stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il regolamento per l’assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall’art. 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. Il regolamento detta le disposizioni di attuazione di questa legge regionale e definisce l’ammontare e le modalità di erogazione del contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale al Comune sede di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani, o ad esso limitrofo.
Il contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale è determinato tenendo conto della tipologia degli impianti, degli impatti ambientali ad essi associabili e dell’assetto impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti nonché della quantità e qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate come risultanti dalle ultime rilevazioni ufficiali dell’Istat, ed è volto a compensare le comunità che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza, sul loro territorio, di impianti di trattamento di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi.
Sono beneficiari del contributo di ristoro ambientale i Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti urbani e i Comuni limitrofi il cui territorio, o parte di esso, ricade entro il limite massimo di 1500 metri dal centro dell’impianto. Il contributo dovuto è determinato nella misura massima di Euro 5,20 per tonnellata di rifiuto in ingresso presso gli impianti di trattamento, accertata sulla base delle annotazioni riscontrabili nei registri tenuti ai sensi dell’articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il contributo previsto dal comma 2 è ripartito fra il Comune sede di impianto e i Comuni limitrofi, nella misura del settanta e del trenta per cento. Il contributo non si applica ai rifiuti urbani conferiti ai centri di raccolta previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Dalla data di cessazione dello Stato di emergenza prevista dall’art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, e fino all’entrata in vigore del presente regolamento, l’ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dall’art. 16 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2009 n. 3783 e dalle ordinanze ivi modificate e dai provvedimenti dalle stesse richiamati.