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Camera di Commercio

La ‘guerra’ in Tribunale per la nascita della Camera di Commercio Irpinia-Sannio: bocciato ricorso della Ascom

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Inammissibile il ricorso presentato dalla Ascom di Benevento che chiedeva la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania in ordine al procedimento di esclusione dell’Associazione Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Avellino (già Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino) dalla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

A stabilirlo è stata la Prima Sezione del Tar Campania con una sentenza pubblicata nella giornata di ieri. Arriva dunque la parola fine a una delle tante controversie che hanno accompagnato la costituzione della Camera di Commercio Irpinia-Sannio.

La Ascom, – associazione rappresentata nel Sannio da Nicola Romano – in particolare metteva nel suo mirino il comportamento della Regione Campania ‘accusata’ di non aver concluso con un provvedimento espresso una procedura di  esclusione della Confcommercio di Avellino dall’iter di costituzione della “nuova” Camera di Commercio non concludeva i’operazione con un provvedimento espresso.

Differente la valutazione fornita dal Tar. Si legge dalla sentenza: “Nel caso de quo la Regione Campania, sulla scorta di alcune segnalazioni provenienti dalla ricorrente, ha effettuato un controllo riguardo alla regolarità della documentazione prodotta dalla controinteressata al fine di determinarne la N. 05728/2022 REG.RIC. rappresentatività di quest’ultima, funzionale all’attribuzione dei seggi consiliari. All’esito di tale controllo, rilevando alcune incongruenze nella indicazione del numero di associati nell’anno 2015-2016-2017 e delle quote riscosse tramite CONTRIN ha disposto, in osservanza a quanto statuito all’interno dell’art. 5 del D.M. 2011, una comunicazione di preavviso di esclusione, prot. n. 53829, con la quale si intimava l’associazione controinteressata a provvedere, entro il termine di 10 giorni, alla regolarizzazione della documentazione presentata, anche mediante la presentazione di proprie osservazioni, al fine di attestare l’esatto numero di soci in regola con le quote riscosse tramite CONTRIN per gli anni 2014-2015. In riscontro a tale comunicazione, la Confcommercio Avellino presentava puntuali osservazioni, nelle quali veniva precisato che essa aveva sempre optato per un doppio canale delle quote associative: un canale indiretto, con delega all’Inps, per la riscossione delle quote associative in una ai contributi previdenziali, cd. CONTRIN, e quello diretto, ovvero pagamento pro manibus di quota associativa annuale. Alla luce di ciò la Confcommercio ribadiva che la rappresentanza associativa della stessa era data dalla somma dei soci CONTRIN e dei soci per quota diretta, conteggiati per gli anni 2014 e 2015, precisando che i soci presenti in entrambe le annualità erano conteggiati una sola volta e che alcuni morosi CONTRIN avevano versato la quota diretta o per il 2014 o per il 2015. A seguito delle osservazioni presentate dalla Confcommercio Avellino, la Regione Campania, in conclusione dell’unico procedimento avviato per la designazione dei componenti dell’Organo Consiliare della CC.I.AA. Irpinia Sannio, appurando l’assenza di qualsiasi discrasia tra il numero dei soci dichiarati nei bilanci e quelli dichiarati in corso di procedimento, adottava il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 77 del 15 giugno 2022. Quest’ultimo decreto appare, senza dubbio, il provvedimento conclusivo dell’unico procedimento avviato dalla Regione Campania, in quanto volto a costituire, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 580/1993, il Consiglio della Camera di N. 05728/2022 REG.RIC. Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, nominandone i relativi componenti e a fissare per il giorno 5 luglio 2022, alle ore 11:00, la data dell’insediamento dello stesso Consiglio”.

“Dunque, – la pronuncia del Tar .- è del tutto infondato il ricorso presentato da parte ricorrente, in quanto nessuna forma di silenzio – inadempimento si è integrata con il comportamento assunto dall’Amministrazione, avendo questa concluso l’unico procedimento avviato, ossia quello di costituzione della Camera di Consiglio”.

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