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Eolico a Morcone, i cittadini chiedono spiegazioni: “Perché il fermo sull’avifauna non viene rispettato”

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“Con Decreto Dirigenziale 18 dello scorso 12 marzo Dip 50/DG 17 UOD 92, a firma della dirigente Simona Brancaccio, viene meno la prescrizione numero 7.12 del decreto autorizzativo 999/2014 con la quale si imponeva ‘di non eseguire i lavori (eolici) nel periodo aprile-giugno per non arrecare disturbo alla fauna nel periodo riproduttivo e/o di passo di avifauna migratoria’”. A comunicarlo sono i cittadini di Morcone in una nota.
“Apprendiamo dal citato provvedimento – proseguono – che, sulla base di una relazione tecnica la Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I., nella seduta dell’11 luglio 2017 ha deciso di accogliere le richieste della società eolica di proseguire lavori nella zona 1, 2,3,4,5,6 della Montagna di Morcone anche nel periodo di sospensione aprile-giugno, fermo restante la validità di tutte le restanti prescrizioni indicate nel Decreto VIA 78 del 22/02/13. Non è la prima volta che assistiamo al venir meno di precise prescrizioni molto chiare nell’AU n. 999/2014 come, ad esempio quella prevista al punto 7.7 del Dip.52/DG06/UOD 07 “Foreste”, già BCA che imponeva che fosse regolamentato il PAF, oggi ancora non vigente. Prescrizione aggirata, poi, con l’attestazione del 7/03/2017 di un’altra solerte dirigente regionale, la Flora Della Valle, che non ravvisava la necessità imprescindibile della presenza di un P.A.F. vigente all’atto dell’avvio dei lavori eolici in quanto i terreni ad uso civico individuati sulla Montagna di Morcone come sito per installarvi le pale eoliche erano stati sdemanializzati.
Allora – attaccano le associazioni – che senso ha avuto dare un’autorizzazione eolica così importante con una serie di prescrizione se poi queste non vengono rispettate? Ricordiamo che la prescrizione al punto 13 dell’AU n.999/2014 prevede che “Il venir meno dei requisiti e delle condizioni (oggettivi e soggettivi) nonché il mancato rispetto delle prescrizioni determinante ai fini dell’ottenimento di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati degli enti coinvolti nel procedimento è causa di decadenza della presente autorizzazione.” Ma anche questa prescrizione è aggirabile?”.